Un approccio giusto ad una qualsiasi causa, deve sempre premettere un’approfondita
consulenza previa, per il tramite di un professionista con competenze certificate e verificate.
Ancor più in un ambito così delicato quale quello di una causa di nullità matrimoniale.
Di solito si arriva al professionista con un passa parola, oppure con una ricerca sul web. Non è
esclusa la possibilità di rivolgersi direttamente al Tribunale Ecclesiastico e avere l’elenco degli
avvocati abilitati al patrocinio delle cause dinnanzi a quel Tribunale.
È cosa consigliata anche accedere al sito internet del Tribunale Ecclesiastico di riferimento o al
sito della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), per acquisire le basilari informazioni.
Il fedele che ha intenzione di presentare il suo caso al vaglio del Tribunale Ecclesiastico, ha
sempre la necessità di un legale abilitato.
Ogni Tribunale Ecclesiastico ha in pancia uno o più Patroni Stabili, ossia degli avvocati che
esercitano d’ufficio ed operano gratuitamente in termini di consulenza e difesa tecnica.
Solitamente il fedele arriva a questo ufficio su invito del parroco o su indicazione della stessa
Cancelleria del Tribunale Ecclesiastico. Viene redatto un brogliaccio di chiamata e la stessa
Cancelleria provvede alla distribuzione delle consulenze ai Patroni Stabili in base al carico di
lavoro. Da lì a breve il Patrono Stabile procede alla convocazione della persona per il primo
colloquio.
Generalmente il Patrono Stabile riceve il fedele in una struttura messa a disposizione dalla
Curia o dal Tribunale in locali esterni allo stesso per disposizione della Conferenza Episcopale
Italiana. Non è cosa opportuna ricevere il fedele in una stanza interna del Tribunale – si potrebbe
insinuare nel cliente la falsa convinzione di avere più possibilità di successo – o presso lo studio
legale del Patrono Stabile, con il rischio di destare confusione circa i ruoli e le funzioni.
Viceversa, la parte convenuta, può stare in giudizio anche da sola. Tuttavia può affidarsi alla
nomina di un legale privato abilitato oppure accedere anche lei alla difesa d’ufficio. Per tale
ragione è auspicabile che ogni Tribunale Ecclesiastico abbia in organico almeno due Patroni
Stabili.
Il Patrono Stabile non è un dipendente del Tribunale Ecclesiastico, ma è una partita iva. Non
necessariamente deve essere un legale abilitato alla professione nei Tribunali italiani. È
necessario che abbia i titoli ecclesiastici per essere abilitato all’esercizio della professione nel
foro ecclesiale: Dottorato in Diritto Canonico o aver conseguito l’abilitazione rotale.
Il Patrono Stabile, per disposizione C.E.I., non può patrocinare una causa civile o penale del
fedele che difende in sede ecclesiale, ad eccezione della causa di delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità.
Inoltre, il Patrono Stabile non può essere iscritto come libero professionista nell’albo di un altro
Tribunale Ecclesiastico italiano. In poche parole, non può esercitare la professione
privatamente. Se fosse un rotale, deve necessariamente cancellarsi dall’albo degli avvocati
rotali.
Tutti hanno il diritto ad avere un primo colloquio con il Patrono Stabile. Non c’è alcuna
limitazione in tal senso; viceversa, la difesa tecnica non è automatica, poiché la disciplina circa il
diritto ad avere la difesa gratuita da parte del Patrono Stabile e strettamente legata – per alcuni
Tribunali – al reddito.
Infatti, non esiste una disciplina unitaria così come in ambito civile e penale con il riferimento al
gratuito patrocinio a spese dello Stato; ma ci si rimette alla prassi di quel Tribunale. Per cui,
abbiamo situazioni di un accesso al Patrono Stabile incontrollato: vi sono casi in cui il Vicario

Giudiziale pone quale limite una soglia di reddito o una soglia di certificazione ISEE; altri casi in
cui il Patrono Stabile è riconosciuto indipendentemente da una situazione di verifica del reddito.
Quest’ultima, è la linea indicata da Papa Francesco, intesa a rendere il più possibile l’accesso al
Tribunale Ecclesiastico gratuito per tutti.
Si consiglia sempre di presentare la richiesta di accesso al servizio di difesa tecnica del Patrono
Stabile, allegando una lettera accompagnatoria di un Parroco. In alcuni Tribunali è requisito
necessario. Il Parroco in questa lettera andrà a specificare le ragioni della domanda:
solitamente sono economiche, tanto che alcuni mettono in calce documenti relativi a mutui,
esecuzioni o altro.
Il primo obiettivo di una difesa tecnica, sia essa d’ufficio o privata, è quello di riuscire a redigere il
Libello da presentare al Tribunale Ecclesiastico per l’introduzione della domanda. Questa può
essere presentata anche a firma congiunta. In questo caso sarà il legale a valutare l’opportunità
o meno di una domanda congiunta.
Con la riforma di Papa Francesco in materia di Diritto Processuale Canonico, è stato introdotto il
giudizio c.d. breve che solitamente viene istruito presso il Tribunale diocesano. Le condizioni
per esperire un giudizio breve sono: la chiarezza del caso; la speditezza della prova; la
presenza di entrambe le parti per cui si opta per una firma congiunta; un motivo di nullità che
rientra nell’ambito della simulazione di consenso. Sono pertanto escluse le istanze per
incapacità (Can. 1095, n. 2-3) perché richiedono la perizia e mancano di speditezza. Solitamente
l’istruttoria si tiene in un giorno e nel breve tempo di qualche mese si dovrebbe avere la
sentenza.
Pur se la difesa tecnica del Patrono Stabile è gratuita, tutti sono comunque obbligati al
pagamento del contributo fisso di € 425,00= che sarà unico anche nel caso di domanda
congiunta.
La parte convenuta se decide di stare in giudizio da sola non avrà nessun onere economico.
Qualora decida di affidarsi alla difesa tecnica del Patrono Stabile, dovrà versare al Tribunale, al
momento della sua costituzione, la somma di € 212,50=.
Indipendentemente dall’esito della causa, queste somme non saranno restituite. La sentenza,
inoltre, non prevede la soccombenza con condanna alle spese legali dell’altra parte.
È tuttavia possibile ottenere dal Vicario Giudiziale l’esonero totale delle spese di iscrizione della
causa, qualora vi siano certificate ragioni che giustificano la decisione del Vicario Giudiziale. In
queste situazioni, è possibile che la somma venga richiesta dal Cancelliere del Tribunale alla
Parrocchia di appartenenza. Ciò avviene in via informale.
Chi invece intende rivolgersi ad un professionista privato, deve sapere che il contributo di €
425,00= (se parte attrice) o di € 212,50 (se parte convenuta) va sempre versato non potendo
richiedere l’esonero dato che si è affidato ad un legale privato abilitato.

difesa d’ufficio € 525,00

Parte Attrice
oneri per il
Tribunale difesa privata € 525,00

in giudizio di persona non ha oneri

Parte Convenuta difesa d’ufficio € 212,50
oneri per il
Tribunale difesa privata € 212,50
Quanto al compenso del legale privato, la Conferenza Episcopale Italia, ha stabilito per il primo
grado di giudizio un minimo di € 1.575,00 sino ad un massimo di € 2.992,00, oltre gli accessori
fiscali di legge ed eventuale rimborso di spese documentate.

Quanto all’appello, il tariffario per questo grado di giudizio è di € 604,00= sino ad un massimo di
€ 1.207,00=, oltre gli accessori fiscali di legge ed eventuale rimborso di spese documentate.
Solitamente, il Tribunale obbliga il legale e il cliente al deposito di un preventivo scritto che deve
riportate le cifre pattuite nel rispetto dei tariffari C.E.I. e ne chiede l’allegazione tra i documenti in
calce al Libello (cfr. Modello 3b).

Minimo Massimo
1^ grado Euro 1.575,00 Euro 2.992,00
Appello Euro 604,00 Euro 1.207,00

Rimanendo ancora nell’ambito dei costi, durante il processo canonico, sia la parte in difesa
d’ufficio che in difesa privata, non devono versare altre somme al Tribunale Ecclesiastico. Per
cui per lo svolgimento delle udienze, stampa documenti, perizie non si sostengono ulteriori
costi. Alla fine del processo di nullità matrimoniale, il Tribunale invia un consuntivo di spesa al
fedele, allegando un’informativa e un bollettino postale, precisando che è libero eventualmente
di fare un versamento a copertura delle spese vive sostenute dal Tribunale e che quella
eventuale quota è deducibile dalla dichiarazione dei redditi del successivo anno quale offerta
alla Chiesa Cattolica.
Ritornando alla consulenza previa, questo è un passaggio fondamentale per l’esito positivo della
causa di nullità matrimoniale. Solitamente il primo appuntamento ha una durata di circa un’ora.
Nel complesso, è difficile definire il tempo necessario per la chiusura della consulenza: possono
necessitare più incontri; la verifica di alcune prove; la lettura di alcuni documenti; acquisizione di
cartelle cliniche; il confronto con parroci e sacerdoti; il colloquio con specialisti (terapeutici,
psicologici, psichiatri, psicoterapeutici).
È di particolare importanza l’approccio iniziale con il fedele. Lo stesso andrebbe ricevuto in un
ambiente confacente, posto da subito a suo agio e concesso il tempo per razionalizzare il luogo
in cui si trova ed il perché di questo incontro. Ci vuole molta empatia.
Non si deve dimenticare mai, che chi approccia ad una causa di nullità matrimoniale, non è
avvezzo a questo e ha con sé un bagaglio importante da mettere sul tavolo del legale.
Qualora fosse accompagnato al primo colloquio da un’altra persona, ci si dovrebbe accertare –
cosa non sempre semplice data la delicatezza – chi sia questa persona: un genitore; un figlio; la
nuova compagna o il nuovo compagno; un parente; un amico; il medico terapista; un parroco;
un consacrato; etc….
Indipendentemente da chi sia questa persona, la decisione di far entrare a colloquio anche
l’accompagnatore deve essere sempre del fedele che è lì per la consulenza, avvertendolo che il
legale tuttavia si deve sentire libero di chiedere tutto perché solo così sarà nelle condizioni di
poter fare il massimo per il suo caso.
Fatto questo passaggio, spesso capita, che di sua iniziativa, l’accompagnatore decide di uscire
o è il fedele a chiedere di rimanere solo.
Va sempre premessa la sottoscrizione di una documentazione privacy.
In base alla situazione che si viene a creare all’inizio, il legale deve essere capace e pronto a
modificare di volta in volta il percorso da tenere in sede di primo appuntamento, pur
consapevole che comunque dovrà arrivare alla conclusione dello stesso, dando più informazioni
possibili al fedele e ricevere indietro tutti gli elementi possibili per una prima valutazione.
Per mia esperienza diretta, al fine di mettere a suo agio il cliente, è bene dire sommariamente il
percorso da fare; i tempi di un processo, facendo attenzione a descrivere le modalità delle
udienze istruttorie: assenza di terze persone non autorizzate a presenziare all’udienza;

riservatezza dei verbali; assenza della parte opposta; la mia presenza in udienza perché la
difesa non è delegabile; il divieto posto in calce alla sentenza di contrarre nuove nozze senza il
permesso dell’Ordinario del Luogo (Vescovo); etc.
Questo preliminare approccio, delle volte non basta a confutare le “in/certezze” del fedele: tanto
il mio matrimonio è nullo; tanto è impossibile che il mio matrimonio sia nullo; ma non sono ricco
per cui non riuscirò in questa cosa. In questi casi il fedele va sempre ascoltato nelle sue
“in/certezze” e poi va rassicurato: per fare una causa di nullità non bisogna essere ricchi ma
avere un matrimonio con i presupposti di nullità matrimoniale e che in mancanza di sostanze
economiche può accedere alla difesa del Patrono Stabile; che solo al termine della consulenza
si potrà dare una risposta di massima secondo scienza e coscienza sulla fattibilità della causa.
Indipendentemente da dove inizia la consulenza, ad un certo punto il legale deve avere
acquisito la conoscenza del caso. Ci sono persone logorroiche e queste devono essere
contenute; ci sono persone introverse e queste vanno aiutate ad aprirsi; ci sono persone con
disturbi di personalità e in questo caso è da capire che tipo di disturbo possa avere il fedele
(borderline; depressione; psicotico; schizofrenico; bipolare; etc.) In questo caso, l’esperienza mi
ha insegnato, di cercare di acquisire esclusivamente notizie circa il disturbo; apprendere notizia
del medico che tiene in cura il soggetto e rimandare il proseguo al secondo colloquio, previa
l’acquisizione di maggiori informazioni presso lo specialista di riferimento, purché autorizzato in
forma scritta dal fedele.
Chi si appresta ad una causa di nullità solitamente ha già riferito il suo caso al legale civile per la
separazione o il divorzio. Per cui spesso il soggetto ha il medesimo approccio: ci vorrà riferire
del perché il suo matrimonio è terminato.
Lo si ascolterà sul punto, ma sarà poi da riprendere il discorso in altro modo, facendo capire al
fedele che la dichiarazione di nullità matrimoniale ha ad oggetto il vincolo nuziale e per cui al
Tribunale interesserà di più sapere come si è formato questo vincolo e meno del come sia
terminato.
Ecco che il racconto dovrà essere condotto dal legale partendo da:

  • infanzia ed adolescenza;
  • composizione del nucleo familiare;
  • personalità e carattere;
  • percorso scolastico;
  • fidanzamenti precedenti;
  • quanto sono durati e del perché terminarono;
  • il ricorso a psicologi/psichiatri/terapisti prima del matrimonio;
  • farmaci eventualmente assunti;
  • la disponibilità a liberare dal segreto professionale terapisti;
  • familiarità circa i disturbi di personalità;
  • come, quando fece la conoscenza del partner;
  • durata del fidanzamento;
  • interruzioni dello stesso;
  • posizione dei familiari circa il fidanzamento;
  • come maturò la decisione delle nozze;
  • opposizioni al matrimonio;
  • la religiosità personale e della famiglia;
  • riserve circa il matrimonio;
  • il corso prematrimoniale;
  • la narrazione dei momenti prossimi alle nozze: ripensamenti, indecisioni, rinvii;
  • la narrazione del giorno del matrimonio e della festa nuziale;
  • viaggio di nozze e consumazione del matrimonio
  • durata della vita matrimoniale;
  • la nascita di figli;
  • i problemi della vita matrimoniale;
  • la presenza di problematiche psicologiche o psichiche nella vita matrimoniale;
  • eventuali farmaci assunti;
  • l’indicazione di terapisti e la volontà a liberarli dal segreto professionale;
  • la crisi definitiva;
  • il tentativo di recuperare il matrimonio;
  • separazione e divorzio.
    Questo sommario resoconto deve necessariamente essere appuntato dal legale: solitamente io
    redigo un verbale che stampo e faccio sottoscrivere al fedele. Se vuole ne lascio una copia.
    Va chiarito al cliente che non ci potrà essere causa senza testimoni. Dovrà necessariamente
    presentare dei testi. Spesso sono riluttanti, ma vanno rassicurati sul punto. Testimoni saranno i
    genitori, fratelli e sorelle, amici, conoscenti, parroci, medici etc. E’ opportuno escludere i figli,
    salvo casi particolari da valutare.
    Fra tutti questi testimoni indicati, preminenza hanno i sacerdoti (teste qualificato) e i terapisti
    anche solo per il tramite di una relazione sul percorso eseguito, meglio se escussi di persona.
    Qualora il fedele abbia una storia clinica, il legale deve acquisire la documentazione o anche
    una perizia di parte, ma non è opportuno allegare questo materiale al libello introduttivo. Verrà
    successivamente depositato al Giudice Istruttore una volta avvenuta la sua nomina.
    Se non si fosse già detto, il legale non potrà licenziare il fedele senza la specifica dei costi della
    causa di nullità matrimoniale con riferimento a quelli fissi e a quelli di sua spettanza.
    È mia prassi lasciare al fedele un mio questionario generale ed eventualmente uno più specifico
    qualora il caso già presenti un chiaro motivo di nullità (prole, fedeltà, indissolubilità,
    sacramentalità, errore).
    Il questionario deve essere spiegato e illustrato nella modalità di compilazione, poiché il cliente
    dovrà redigere una vera e propria cronistoria dell sua esistenza al pari di quella narrata nel
    primo colloquio.
    Non è improbabile che il fedele dopo questo primo incontro abbandoni la consulenza, oppure
    faccia trascorrere del tempo perché si ritiene non pronto o poco motivato. Se necessario, dovrà
    essere lo stesso avvocato a consigliare di posticipare l’introduzione della causa perché ritiene: la
    parte non pronta; la fine della relazione troppo recente; avverte dell’astio e manca il cliente di
    una obiettività; c’è spazio per una riconciliazione; è prossima la separazione legale consensuale;
    vi è un divorzio congiunto da presentare; si è percepita l’ostilità dei figli.
    Dato che non possiamo sapere se il cliente voglia ripensare la scelta circa la causa di nullità
    matrimoniale, è bene che il consulente mantenga in archivio la documentazione del primo

colloquio. Per questo, mai ascoltare un fedele senza aver prima fatto sottoscrivere la
modulistica privacy.
Al secondo colloquio, ritenendo il fedele veramente motivato ad intraprendere la causa di nullità
matrimoniale, lo si invita a raccogliere i documenti necessari alla domanda e da allegare alla
stessa:

  • copia autenticata dell’atto di matrimonio in chiesa;
  • estratto per riassunto di matrimonio;
  • certificato di residenza di entrambe le parti;
  • elenco dei testimoni da presentare in causa (3/5 persone) indicando nome, cognome e
    residenza;
  • copia separazione e divorzio;
  • mandato alle liti autenticato dal proprio parroco;
    In via consultiva:
  • cartelle cliniche;
  • prescrizioni mediche;
  • relazioni del terapista;
  • denunce e querele;
  • foto;
  • messaggistica;
  • lettere.

Avv. Emanuele Di Biagio

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